Le donne disoccupate hanno diritto alla maternità?

A cura di: Redazione
Alle donne lavoratrici che scoprono di essere incinte verrà garantito il congedo di maternità, ovvero un periodo di assenza dal lavoro che spetta di diritto a tutte le lavoratrici in gravidanza e durante i primi mesi di vita del neonato.
Questo periodo inizia due mesi prima della presunta data del parto, dura per i tre mesi successivi alla nascita, ma può essere più lungo nel caso di gravidanza a rischio o lavori incompatibili con questa condizione fisica.
Questo significa che al periodo di maternità di 5 mesi può essere aggiunto un periodo chiamato maternità facoltativa.
Per quanto riguarda la maternità obbligatoria, l’indennità è dell’80% della retribuzione, mentre per quanto riguarda la maternità facoltativa l’indennità è del 30% del normale stipendio.
È garantita dall’Inps, ma verrà anticipata in busta paga dal datore di lavoro. I contratti collettivi di categoria, inoltre, possono prevedere un contributo di maternità in più versato dal datore di lavoro.
L’indennità viene versata direttamente dall’Inps per le lavoratrici stagionali, le operaie agricole, le lavorattrici dello spettacolo saltuarie o a termine, le colf e le badanti, le lavoratrici assicurate ex Ipsema e le lavoratrici sospese o disoccupate.
Lo stato di disoccupazione, quindi, non esclude il diritto di percepire la maternità, anche se con precise condizioni.
Se una donna è in gravidanza e si ritrova sospesa dal lavoro o disoccupata ha diritto all’indennità giornaliera di maternità se non sono trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione del lavoro o disoccupazione e l’inizio del congedo.
Se il congedo inizia, invece, più di 60 giorni dopo le donne hanno diritto all’indennità di maternità invece della disoccupazione. In questo caso però devono essere sicure di essere già in possesso dell’indennità di disoccupazione quando inizia il congedo di maternità.
Se le donne non stanno, invece, percependo l’indennità di disoccupazione hanno diritto alla maternità ma non devono essere trascorsi più di 180 giorni, ovvero sei mesi, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di inizio del congedo di maternità, e che siano stati versati almeno 26 contributi settimanali negli ultimi due anno che precedono il congedo.
Nel periodo in cui le donne disoccupate percepiscono la maternità viene sospesa l’indennità di disoccupazione, che può ripartire al termine del congedo di maternità.
Troppo spesso, purtroppo, le donne che rimangono incinte sono costrette a scegliere tra il lavoro e la maternità, per questo è stata creata una legge che possa andar loro incontro in questo senso.
Se le lavoratrici mamme non riescono ad ottenere un contratto part time possono licenziarsi senza perdere il diritto alla disoccupazione. In casi normali le dimissioni fanno perdere il diritto di disoccupazione, ma nel caso di lavoratrici mamme il diritto rimane. Anche in questo caso, però, c’è una condizione, ovvero che le donne abbiano maturato almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio e 30 giornate di lavoro effettivo durante il precedente anno.
Per quanto riguarda il requisito delle 13 settiamane vengono contati i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale se indennizzati a rapporto di lavoro ancora attivo.
La maternità obbligatoria, quindi, spetta a tutte le donne disoccupate. La maternità facoltativa, invece, non è un diritto delle donne disoccupate ma solo delle donne lavoratrici.
Fonte:
laleggepertutti.it
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