Gravidanza: il congedo di maternità obbligatorio

A cura di: Redazione
Le donne in dolce attesa e che lavorano dispongono di un periodo di congedo di maternità obbligatorio durante il quale, per legge, non devono lavorare.
Questo congedo comprende varie categorie di lavoratrici e prevede un periodo di astensione dal lavoro definito prima e dopo il parto. Vediamo nel dettaglio i termini del congedo dal lavoro.
Il congedo di maternità ha inizio nei due mesi che precedono la data presunta del parto, salvo diverse disposizioni comunicate dal medico in caso di gravidanza a rischio. Il periodo di astensione dal lavoro si estende anche dopo il parto per tre mesi dopo la nascita del bambino.
Le future mamme a cui spetta il congedo di maternità sono:
- lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps;
- donne disoccupate o sospese dal lavoro, solo se il congedo inizia entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro. Se inizia oltre questi 60 giorni, il congedo spetta anche alle lavoratrici con sussidio di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione;
- lavoratrici agricole con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- lavoratrici domestiche (colf, badanti);
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici per attività di pubblica utilità o socialmente utili;
- lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps.
Durante il congedo la mamma ha diritto a ricevere un'indennità dell'80% rispetto all'ultima retribuzione percepita prima del periodo di maternità. La richiesta per il congedo di maternità deve essere presentata al datore di lavoro e all'Inps presentando il certificato medico di gravidanza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Inps.
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Foto: Pixabay